La maggior parte dei contratti di affitto prevede la possibilità di presentare disdetta al locatore con 6 mesi di preavviso. In alcune circostanze però è lecito sciogliere il contratto prima dello scadere di questo periodo. Vediamo insieme in cosa consiste la risoluzione immediata del contratto di affitto e quando si può ottenere.
Secondo quanto stabilito nell’art.3 della legge 431/98 che disciplina le locazioni:
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Si tratta del recesso libero del conduttore (l’inquilino), ovvero della facoltà di recedere dal contratto dandone preavviso tramite lettera raccomandata.
Resta dunque da chiarire quali siano questi gravi motivi che permettono di disdire il contratto. Deve trattarsi di situazioni che si sono verificate dopo la firma e che rendono eccessivamente difficoltoso o impossibile al conduttore il proseguimento del contratto. Ad esempio il trasferimento del posto di lavoro dell’inquilino o il suo improvviso licenziamento potrebbero cambiare le sue necessità e possibilità di pagamento del canone mensile; oppure la nascita di problemi familiari potrebbe comportare l’esigenza di avvicinarsi a membri della famiglia o accoglierli in casa, aumentando così il bisogno di spazio.
Quando invece si parla di disdetta o risoluzione immediata del contratto di affitto ci si riferisce ad una comunicazione che produce l’effetto di consentire il rilascio dell’abitazione libera da cose e persone fin dal momento della sua ricezione, senza il dovuto preavviso e senza pagare le sei mensilità.
L’articolo 1578 del Codice Civile dice che ciò è possibile se l’immobile non è idoneo all’uso abitativo:.
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l’idoneità all’uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Quindi abbandonare immediatamente la casa in cui si vive in affitto e non pagare le sei mensilità dovute per il preavviso è possibile in casi gravissimi, come nella circostanza in cui la salute del conduttore (l’inquilino) è in pericolo per lo stato in cui versa l’immobile. Praticamente la casa deve essere inabitabile.
Prima di lasciare l’abitazione senza versare le mensilità previste come preavviso, è sempre opportuno consultare un legale che dia il suo parere e aiuti a dimostrare in modo formale la condizione di effettivo disagio del conduttore.
Per non trovarti in mezzo a questioni legali e situazioni spiacevoli, prima di prendere una casa in affitto fai tutte le opportune verifiche. Se vuoi un professionista al tuo fianco che ti aiuti a cercare l’abitazione in affitto perfetta per te, a Pisa contatta l’Agenzia Area Immobiliare.
Ci trovi in Via Cavalca 63, ti aspettiamo!
Be First to Comment