Pochi giorni fa il Dipartimento delle Finanze ha diffuso gli ultimi dati disponibili sulla detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa, cioè quello stipulato per comprare l’abitazione principale in cui è posta la propria residenza oppure per l’acquisto di un’abitazione da destinare a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.
I risultati dicono che in Italia 3,7 milioni di contribuenti hanno usufruito del beneficio.
Questi dati si basano sulle dichiarazioni dei redditi prodotte nel 2018, riferite dunque all’anno di imposta 2017, quando il totale degli sgravi fiscali richiesti ha raggiunto la cifra di 4,5 miliardi di euro, facendo sì che gli interessi del mutuo si confermassero la seconda voce di spese detratte dalla dichiarazione dei redditi dopo quella dedicata alle spese sanitarie.
La manovra 2019 ha confermato anche per quest’anno la possibilità di detrarre il 19% degli interessi passivi del mutuo prima casa; la misura figura nell’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Vediamo quali sono i requisiti per usufruire della detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa.
Per detrarre gli interessi è necessario che il mutuatario sia titolare dell’immobile acquistato (o almeno di una sua quota) e del mutuo stipulato per comprarlo.
L’incentivo spetta solo al proprietario e non all’usufruttuario, in quanto quest’ultimo non acquista l’immobile, ma acquisisce solo un diritto reale di godimento.
La norma riconosce la detrazione solo in dipendenza da un contratto di mutuo garantito da ipoteca sull’immobile, e non da altri contratti di finanziamento.
Nello specifico, il mutuo deve:
- essere stipulato nei 12 mesi precedenti o successivi all’acquisto stesso
- essere erogato da un soggetto residente in Italia o in uno Stato membro della comunità Europea.
Inoltre l’immobile deve essere destinato dall’acquirente ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto; per cui il mancato utilizzo dell’immobile come prima casa causa la decadenza dal beneficio, fatta eccezione per alcune situazioni particolari.
Infatti dal 2001 la detrazione degli interessi passivi del mutuo prima casa viene concessa anche:
- entro due anni dall’acquisto, se l’immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione comprovati dalla concessione edilizia o da un atto equivalente;
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifica al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l’immobile è adibito ad abitazione principale;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro o in istituti di ricovero o sanitari, a patto che l’immobile non sia affittato.
Gli interessi passivi e i relativi oneri accessori, come abbiamo detto, sono detraibili nella dichiarazione dei redditi al 19% su un tetto di spesa di 4 mila euro per un massimo, quindi, di 760 euro annui scalabili dall’Irpef.
Nel caso in cui l’abitazione principale sia cointestata ad una coppia di coniugi, ciascun coniuge può beneficiare della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; solo se uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
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