Pubblicato il decreto attuativo con la modulistica per usufruire del Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
Cos’è il Superbonus 110%?
L’articolo 119 del Decreto Rilancio ha introdotto una nuova detrazione con aliquota di sconto Irpef o Ires senza precedenti per le spese relative ai lavori di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.
Rientrano nel Superbonus 110%:
- interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici,
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni,
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti,
- interventi antisismici,
realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Oltre agli interventi trainanti elencati, sono ammesse anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno dei lavori principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico:
- interventi di efficientamento energetico,
- installazione di impianti solari fotovoltaici,
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Requisito indispensabile per ottenere la detrazione del 110% è certificare il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio (se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’APE).
La misura, che consente di recuperare in 5 anni il 110% dei costi sostenuti, ha già suscitato l’interesse di molti proprietari che intendono valorizzare la loro casa anche perché, in alternativa alla tradizionale detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile fruire del Superbonus beneficiando dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tali modalità permetterebbero di realizzare i lavori a “costo zero”.
La cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi,
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti),
- di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
- l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che attesti il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
L’asseverazione, rilasciata dal tecnico abilitato, che certifica che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati è al centro del primo dei decreti attuativi pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico.
Infatti il cosiddetto Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica che accedono alla detrazione del 110%.
Contenuti dell’asseverazione tecnica
Il Decreto Asseverazioni definisce nel dettaglio le caratteristiche dell’asseverazione tecnica, che dovrà contenere:
- il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):
- il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che il tecnico che ha redatto l’asseverazione possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione;
- la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di assicurazioni infedeli;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
All’asseverazione tecnica dovranno essere allegate:
- una copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione;
- una copia del documento di riconoscimento.
La polizza di assicurazione del tecnico abilitato
I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500.000 euro, e comunque commisurata agli interventi da asseverare, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.
I due tipi di asseverazione
Considerando che la cessione del credito, come previsto al comma 1-bis dell’art. 121 del Decreto Rilancio, può avvenire per stato di avanzamento e a fine lavori, il Decreto Asseverazioni ha previsto due modelli di asseverazione tecnica utilizzabili:
- asseverazione sullo stato finale, secondo il modulo che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi (modulo Allegato 1 del Decreto);
- asseverazione sullo stato di avanzamento, secondo il modulo che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori (modulo Allegato 2 del Decreto).
Trovi il testo completo del Decreto e gli Allegati da scaricare sul sito del Mise, cliccando qui.
Si vanno dunque delineando sempre di più le caratteristiche del Superbonus 110%, una misura che mira a dare nuovo impulso al settore delle costruzioni e a migliorare gli edifici su tutto il territorio nazionale.
Luca Nardi e Marco Donati
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