Con il ritorno alle lezioni e agli esami in presenza, dal nuovo anno accademico si prospetta anche un ritorno in città degli studenti immatricolati all’Università di Pisa ma residenti fuori sede, che sono già alla ricerca di un alloggio.
Facciamo dunque un piccolo ripasso delle caratteristiche del contratto di locazione più utilizzato per l’affitto agli studenti e, soprattutto, degli elementi da tenere d’occhio per essere certi di sottoscrivere un contratto regolare.
Affinché uno studente occupi legalmente un appartamento in Italia dovrà stipulare con il proprietario dell’immobile un contratto di locazione, avente ad oggetto l’utilizzo dell’immobile in cambio del pagamento di un corrispettivo periodico, il canone.
Quando il rapporto contrattuale si instaura tra due soggetti privati, di solito viene utilizzato il contratto di locazione “a canone concordato” ai sensi dell’art. 5, comma III, L. 431/98, in base ad accordi stipulati localmente nei Comuni sede di università, tra organizzazioni che rappresentano proprietari, da una parte, e conduttori, dall’altra, e, ancora, aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
I contratti stipulati secondo tali accordi prevedono un canone agevolato (più basso rispetto ai canoni di mercato) vantaggioso per lo studente-inquilino, mentre il locatore può optare per una tassazione sostitutiva forfettaria molto agevolata (la cosiddetta cedolare secca), attualmente in misura del 10% e beneficiare di uno sconto del 25% sull’IMU (l’imposta municipale a carico dei possessori di immobili).
Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente se il conduttore (lo studente) non comunica al locatore la disdetta con un preavviso minimo di almeno un mese e non oltre tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
Il preavviso per il recesso per gravi motivi del conduttore è di tre mesi.
In alternativa, le parti sono comunque libere di stipulare un contratto di locazione “a canone libero” ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 431/98, della durata di quattro anni, rinnovati tacitamente di ulteriori quattro anni, salvo che il locatore non comunichi per iscritto, con preavviso di almeno sei mesi, allo studente di non voler rinnovare il contratto.
Ricordiamo che tutti i contratti di locazione di durata superiore a 30 giorni devono essere registrati (in genere è il locatore che provvede a questo adempimento).
COSA FARE PRIMA DI FIRMARE IL CONTRATTO DI LOCAZIONE?
Prima di sottoscrivere un contratto di locazione:
- Sia i locatori che gli studenti dovranno evitare di firmare contratti di tipo diverso rispetto a quelli che abbiamo descritto, che sono gli unici validi. Inoltre non dovranno definire accordi contrattuali che non siano in forma scritta, pena la nullità.
- Gli studenti che cercano il loro appartamento o il loro alloggio su siti internet o piattaforme on-line sono tenuti a verificarne l’affidabilità e ad accertarsi dell’esistenza dell’immobile, delle sue condizioni e della serietà del proprietario che lo propone in affitto. Inoltre, per evitare possibili truffe, è indispensabile conoscere di persona il locatore, chiedergli il documento di identità e, possibilmente, la prova della proprietà o, quantomeno, della disponibilità dell’immobile.
- Gli studenti che si avvalgono dell’aiuto di un intermediario devono avere la certezza che la persona che li sta guidando sia effettivamente un professionista abilitato, cosa verificabile alla Camera di Commercio, dove sono censite tutte le iscrizioni degli agenti immobiliari. Ricorda che un agente immobiliare abusivo non ti tutela nella tua operazione immobiliare e non ha diritto a riscuotere alcuna provvigione.
- Lo studente deve verificare lo stato delle dotazioni presenti nell’appartamento e che tutto funzioni. Prima di firmare il contratto è opportuno, per entrambe le parti, sottoscrivere anche una sorta di “inventario”, che contenga una descrizione dello stato dei locali ed un elenco di quanto viene lasciato in uso allo studente. Così facendo, al termine del contratto, entrambe le parti potranno verificare esattamente se vi saranno danni o ammanchi e se l’immobile verrà restituito nello stato in cui è stato consegnato.
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