Cos’è l’Attestato di Prestazione Energetica?
Quando serve allegarlo ai contratti di vendita, locazione o donazione immobiliare?
Quali novità ci saranno con l’adeguamento alla Direttiva Ue 2018/84?
Tutte le risposte in questo articolo!
Cos’è l’APE?
L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) descrive le condizioni energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento, e gli affida un punteggio in termini di isolamento e consumo del calore.
L’APE viene rilasciato in seguito a un sopralluogo da parte di un tecnico qualificato con competenze specifiche in materia di efficienza energetica applicata agli edifici.
L’analisi energetica dell’immobile si basa su:
- le caratteristiche delle murature e degli infissi,
- le caratteristiche geometriche dell’immobile,
- la produzione di acqua calda,
- il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti,
- il tipo di impianto,
- eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile.
In base a questi dati, le caratteristiche energetiche vengono sintetizzate nell’APE e l’unità immobiliare viene classificata in una classe energetica che va da A4 (la più efficiente) a G (la più energivora).
Dal 2012 per legge gli annunci immobiliari di offerta di vendita o locazione devono essere completi della classe energetica di appartenenza dell’immobile e degli indici di prestazione energetica (valore in kWh/mq anno).
In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio, il responsabile è punito con una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
Questo è indice di quanto siano importanti tali informazioni per permettere al potenziale acquirente/conduttore di poter scegliere l’unità immobiliare adatta alla luce di un bilancio costi/benefici.
L’APE vale 10 anni dal suo rilascio, ma deve essere rinnovato e aggiornato a prescindere dalla scadenza se l’immobile viene sottoposto a lavori che incidono sull’efficienza energetica.
Quando serve redigere l’APE?
Si tratta di un documento importante, che andrà allegato obbligatoriamente al contratto di vendita di un immobile.
Dal 2010 l’APE è necessario anche per la locazione: va consegnato all’inquilino nel caso in cui il contratto sia soggetto a registrazione.
Al contrario, il documento non è obbligatorio per:
- affitti di natura transitoria che non superano 30 giorni complessivi nell’anno (per i quali, appunto, non c’è obbligo di registrazione);
- proroghe, cessioni di contratto, subentro nei contratti in caso di cessione d’azienda.
ATTENZIONE: la mancata allegazione dell’APE al contratto di vendita o di affitto non comporta la nullità di questi, ma l’applicazione di sanzioni che le parti sono tenute a pagare, in solido e in parti uguali, di importo variabile da 1.000 euro a 18.000 euro.
Per quanto riguarda la donazione, ovvero il trasferimento della proprietà di un immobile a titolo gratuito, nel Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 non si dice se sia obbligatorio o meno dotare l’immobile di APE, ma secondo l’applicazione vigente (come indicato dal Consiglio Nazionale del Notariato), bisogna dotare l’immobile di APE anche in caso di donazione sebbene non esistano specifiche sanzioni.
Invece in caso di eredità di un immobile, l’APE non è da includere tra i documenti della successione.
Novità in arrivo con l’adeguamento alla Normativa Europea.
Nello Schema di Decreto Legislativo per recepire la Direttiva Ue 2018/84 in tema di prestazione ed efficienza energetica, approvato a fine gennaio dal Consiglio dei Ministri, ci sono precisazioni sull’obbligo di fornire l’APE nella compravendita e nella locazione di immobili.
Una volta in vigore, il decreto andrà a modificare l’art. 6 del citato Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 puntualizzando che:
- nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione verrà inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
- per la mancata presenza dell’APE o della relativa dichiarazione nell’ambito delle compravendite e delle locazioni, il pagamento delle sanzioni non escluderà l’ulteriore obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia del certificato entro 45 giorni.
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