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Tasse a metà per il comodato d’uso, ma solo in questi casi.

Chi stipula un contratto di comodato d’uso ha diritto al pagamento dell’Imu ridotto del 50%. Quali sono i requisiti da soddisfare per usufruire del beneficio?

Cos’è il comodato d’uso?

Se vuoi concedere un immobile a una persona che conosci e di cui ti fidi per un certo periodo, puoi ricorrere al comodato d’uso gratuito.

Questo contratto rientra tra quelli che vengono definiti contratti di prestito e permette al proprietario (il cosiddetto comodante) di cedere a un altro soggetto (comodatario) un suo immobile senza un corrispettivo per un lasso di tempo limitato o per uso specifico.

Il comodato deve essere registrato, entro 20 giorni dalla sua stipula, se ha forma scritta o se è stato enunciato verbalmente mentre si stava concludendo un altro contratto soggetto a registrazione.

La legge 208 del 2015 stabilisce che in caso di comodato d’uso gratuito la base imponibile (cioè l’importo su cui si calcolano le imposte) Imu delle unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in comodato è ridotta al 50% .

Il beneficio si estende anche alla Tasi considerando che la modalità di calcolo delle due imposte è la stessa.

Ma le tasse vengono dimezzate solo in presenza di determinate condizioni. Quali?

  1. Il rapporto tra comodante e comodatario deve essere di parentela diretta di primo grado, ovvero quello esistente tra genitori e figli.
  2. L’immobile deve essere l’abitazione principale del comodatario, che quindi deve avere lì la residenza anagrafica.
  3. Il proprietario deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso comune in cui si trova l’immobile dato in comodato.
  4. Il contribuente può possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, purché posti nello stesso comune. Le agevolazioni non sono previste invece nel caso in cui un soggetto sia usufruttuario dell’appartamento in cui vive ed anche proprietario di altre due case, concesse in uso gratuito ai propri figli. Vale lo stesso per chi è proprietario di due appartamenti, uno concesso gratuitamente a genitori/figli e l’altro adibito a sua abitazione principale, se gli immobili si trovano in comuni diversi, anche se confinanti.
  5. Il contratto di comodato deve essere registrato.
  6. L’abitazione ceduta in comodato e quella adibita ad abitazione principale dal comodante non devono essere censite nelle categorie catastali di lusso A1, A8 o A9.

Per quanto riguarda il punto 4, sottolineiamo che, secondo quanto chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (risoluzione 1/Df del 17/2/2016), il requisito di non possedere altri immobili in Italia è riferito ai soli immobili ad uso abitativo.

Perciò il possesso di immobili censiti in categorie catastali diverse diversi da quella abitativa non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

Ne potrà quindi beneficiare il contribuente che, oltre al bene concesso in comodato (ed eventualmente alla sua abitazione principale), risulti proprietario di terreni, aree edificabili, negozi, uffici e capannoni.

Inoltre in base all’articolo 1, comma 1092 della Legge di Bilancio 2019, l’agevolazione Imu e Tasi per le case concesse in comodato d’uso gratuito si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo, ma solo se sono presenti figli minori.

Per ottenere la riduzione della base imponibile Imu al 50% il contribuente è tenuto a presentare al comune la dichiarazione Imu sul modello ministeriale entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta.

Hai bisogno di altre informazioni? Contatta l’Agenzia Immobiliare Area!

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Published inSettore Immobiliare

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